Art. 3.
(Modifica all'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle società).

      1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

 

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successive modificazioni, relativo all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, dopo le parole: «33 per cento» sono aggiunte le seguenti: «; per le società a responsabilità limitata, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 23 per cento».